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FCDE: illegittimo escludere immotivatamente residui attivi finali di importo significativo

È contrario ai principi contabili omettere senza motivazione, nel calcolo del FCDE, le categorie di entrata che registrano un significativo importo di residui attivi finali: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Sicilia, nella delib. n. 92/2022/PRSP, depositata lo scorso 27 maggio.

Nel caso specifico, il Comune non aveva considerato i crediti da IMU non riscossi, per un importo di quasi 300.000 euro; i giudici contabili, stigmatizzando l’operato dell’ente locale, hanno ricordato che, in base alle prescrizioni dell’armonizzazione contabile, devono essere supportate da adeguata motivazione le valutazioni effettuate dall’ente circa i crediti di dubbia esigibilità che, diversi da quelli compresi nell’elencazione tipizzata dall’ordinamento – per i quali sussiste una presunzione di certezza della riscossione -, siano stati esclusi dalla determinazione dell’accantonamento minimo obbligatorio (d.lgs. n. 118/2011, allegato n. 4/2, principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, § 3.3 ed esempio n. 5).

Conseguentemente, la Corte ha ritenuto la non congruità del FCDE, con conseguente riverbero negativo sull’effettiva corretta rappresentazione e veridicità del risultato di amministrazione.