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Credito da esproprio ante dissesto: niente ottemperanza

L’espropriato che vanta il relativo credito fin da prima della dichiarazione del dissesto deve essere soddisfatto all’interno della procedura e non può ottenere l’ottemperanza: è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. VI, sent. 30 maggio 2022, n. 3677.

Secondo la giurisprudenza (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sent. 12 gennaio 2022, n. 1; sez. V, sent. 17 aprile 2020, n. 2452; TAR Campania, Napoli, sez. VIII, sent. 19 aprile 2021, n. 2464), l’art. 248, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prevede che dalla data della dichiarazione di dissesto e sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, per cui non è ammissibile intraprendere azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione, a tutela del principio della par condicio creditorum, cui è finalizzata la procedura di liquidazione dei debiti per l’ipotesi di dissesto.

La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude, quindi, le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente; il divieto di azioni esecutive individuali, e l’estinzione dei giudizi promossi, riguarda dunque anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto, ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima.