Il recupero del credito IVA nel caso di creditore della procedura concorsuale cessato
Nel caso in cui il creditore abbia cessato l’attività e chiuso la partita IVA in pendenza di una procedura concorsuale, nel rispetto del principio di neutralità su cui si impernia l’intera disciplina dell’IVA, deve essere garantita al medesimo soggetto la possibilità di recuperare l’imposta addebitata in rivalsa e non incassata dal debitore oggetto della procedura: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 309/2022, pubblicata lo scorso 27 maggio.
Nel caso specifico, un creditore insinuatosi al passivo in una procedura concorsuale, aveva cessato l’attività e chiusa la partita IVA prima del deposito del piano di riparto e lamentava l’impossibilità di emettere una nota credito, pur vantando il diritto alla restituzione dell’IVA, e di presentare una dichiarazione integrativa a favore. Conseguentemente, chiedeva lumi all’Agenzia circa la possibilità di poter recuperare l’IVA non incassata mediante istanza di rimborso ex art. 30-ter del decreto IVA (DPR n. 633/1972).
Secondo l’Agenzia, tale situazione può rientrare tra quelle ipotesi residuali ed eccezionali per cui sussistono condizioni oggettive, non imputabili ad una colpevole inerzia del contribuente, che non consentono di esperire il rimedio di ordine generale (nel caso di specie, l’emissione di una nota di variazione in diminuzione).
L’interessato, perciò, è legittimato a presentare all’ufficio competente apposita istanza di rimborso, ex art. 30-ter del decreto IVA, al fine di recuperare il credito rimasto insoluto, previa dimostrazione di aver assolto correttamente tutti gli adempimenti di legge e di aver fatto concorrere a suo tempo l’IVA addebitata in rivalsa nella liquidazione periodica e annuale di riferimento.