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Niente accesso civico generalizzato in caso di pregiudizio concreto ad interessi commerciali

Come è noto, l’art. 5-bis, comma 2, del Decreto Legislativo n. 33/2013 dispone che l’accesso generalizzato deve essere negato per evitare un “pregiudizio concreto” alla tutela di determinati interessi privati, quali la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, la libertà e la segretezza della corrispondenza e gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Un caso concreto di applicazione di tale limite al diritto di accesso è stato oggetto della sent. 18 maggio 2022, n. 319, del TAR Sardegna: i giudici hanno ritenuto corretto l’operato di un’azienda ospedaliera sanitaria che ha negato l’accesso alla “documentazione relativa alle prove tecniche di valutazione in demo” di una fornitura di test rapidi per l’individuazione del COVID-19, “per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di interessi privati di persona giuridica”, considerato che la diffusione dei dati derivanti dai test effettuati avrebbe potuto essere lesiva della capacità commerciale di alcune ditte partecipanti.

Secondo il TAR, l’operato dell’amministrazione è stato immune da vizi, visto che ha adeguatamente motivato il diniego, tenendo conto dei diversi e sensibili interessi coinvolti nell’accesso, così svolgendo (nell’esercizio del potere discrezionale ad essa attribuito) una ponderazione degli stessi che si rivela del tutto logica e coerente.