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Mancato rispetto dei termini per la rendicontazione delle spese economali: il warning della Corte dei conti

È irregolare la gestione dell’economo che non rispetta le prescrizioni regolamentari in termini di assolvimento degli obblighi di rendicontazione periodica delle spese: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella sent. n. 183/2022, depositata lo scorso 25 maggio.

Nel caso specifico, il regolamento comunale imponeva all’economo di rendicontare le spese con cadenza mensile per le minute spese di carattere continuativo, trimestrale per le altre ed in ogni caso con la cessazione della causa dell’anticipazione.

L’economo aveva sostenuto che non vi fosse alcuna necessità di rendicontazione periodica, da considerare adempimento “meramente tecnico”, visto che il programma gestionale in uso presso il servizio finanziario consentiva di avere cognizione in tempo reale della spesa raccordata al bilancio e che, pertanto, la rendicontazione amministrativa diveniva funzionale unicamente al rimborso e al conseguente reintegro dell’anticipazione.

Secondo i giudici, invece, posto che “le personali valutazioni dell’agente in merito alla necessità o meno della presentazione dei rendiconti periodici nessun rilievo possono avere a fronte di un obbligo normativo, essendo la gestione economale una gestione di cassa in regime di anticipazione contabilmente rilevata nei “servizi conto terzi”, la redazione dei rendiconti periodici non è funzionale unicamente ai rimborsi -e alla conseguente, ma pur sempre necessaria, imputazione a bilancio della spesa- e al reintegro dell’anticipazione, ma si pone in diretto collegamento anche con la sottoposizione della gestione dell’agente agli altri controlli interni previsti dalla vigente normativa, non ultimo quello dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 223 TUEL”.