L’economo non può provvedere al pagamento dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali
Il pagamento dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali non può rientrare fra le spese economali: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella sent. n. 183/2022, depositata lo scorso 25 maggio.
Ed infatti, secondo i giudici, poiché l’economo provvede alle acquisizioni di beni e servizi con modalità in deroga alla ordinaria procedura di spesa, devono considerarsi consentite all’economo le sole spese che non è possibile effettuare utilmente con le ordinarie modalità.
Parimenti, è inammissibile il pagamento, tramite la cassa economale, del Fondo di mobilità gestito dall’Agenzia autonoma di gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, trattandosi di ordinaria spesa del personale.