L’attuazione dell’obbligo di comunicazione di contributi pubblici ad imprese commerciali

L’obbligo di comunicazione ex art. 20, comma 2, del DPR n. 605/1973, relativo ai contributi corrisposti da PP.AA. ad imprese commerciali, viene concretamente assolto mediante l’inserimento dei dati nel quadro SF del modello 770 da inviare annualmente entro il 31 ottobre di ogni anno: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 308/2022 del 26 maggio scorso.

L’ art. 20, comma 2, del d.P.R. 605/1973, contenente delle disposizioni transitorie, stabilisce al comma  2 che, «Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Ministro per le finanze in relazione all’attivazione del sistema informativo del Ministero delle finanze, le pubbliche amministrazioni che corrispondono ad imprese commerciali contributi assoggettabili a ritenuta di acconto ai sensi del secondo comma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono comunicare all’ufficio delle imposte del domicilio fiscale dell’impresa percipiente l’ammontare e la causale dei pagamenti fatti e l’importo delle ritenute effettuate. La comunicazione deve essere fatta entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento alle somme corrisposte nell’anno precedente».

L’art. 28 del d.P.R. n. 600/1973 stabilisce, a sua volta che «I soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, quando corrispondono compensi per la perdita di avviamento in applicazione della L. 27 gennaio 1963, n. 19, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del quindici per cento, con obbligo di rivalsa, a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dal percipiente. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente e con obbligo di rivalsa sull’ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l’acquisto di beni strumentali».

Nelle more dell’emanazione del decreto previsto dal citato art. 20, l’art. 4 del dPR n. 322 del 28 luglio 1998 ha stabilito che «1. I soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 [e, quindi, anche i soggetti di cui all’articolo 28 n.d.r.] obbligati ad operare ritenute alla fonte, che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte secondo le disposizioni dello stesso titolo, nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, presentano annualmente una dichiarazione unica, anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale (I.N.P.S.) e dei premi dovuti all’Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), relativa a tutti i percipienti, redatta in conformità ai modelli approvati con i provvedimenti di cui all’articolo 1, comma 1.»

Nel Modello 770 (Dichiarazione dei sostituti d’imposta e degli intermediari) è contemplato il quadro SF, destinato ad accogliere i dati relativi ai “redditi di capitale, compensi per avviamento commerciale, contributi degli enti pubblici e privati“.

In particolare, i contributi corrisposti dagli enti pubblici vanno indicati nel rigo SF4, punto 13, utilizzando il codice D: «contributi degli enti pubblici e privati e premi corrisposti dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (che ha assunto in materia le competenze dell’ex ASSI e di conseguenza quelle dell’ex Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine – UNIRE) e dalla Federazione italiana sport equestri (FISE), assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto di cui all’art. 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973».

Ne deriva che gli adempimenti di cui all’art. 20, secondo comma, del dPR n. 605/1973, hanno trovato una compiuta regolamentazione nel dPR n. 322/1998, che disciplina gli obblighi dichiarativi dei sostituti d’imposta, ossia in una norma di rango primario che ben può sopperire alla mancanza del decreto del Ministro delle Finanze ivi richiamato.

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