Omesso tempestivo pagamento del contributo ANAC: niente esclusione dalla gara
Il contributo ANAC non afferisce né al contenuto dell’offerta economica, né a quello dell’offerta tecnica, con la conseguenza che il pagamento non tempestivo (peraltro, nel caso specifico, legato ad un problema informatico) è qualificabile come un’irregolarità meramente formale che può essere sanata tramite il soccorso istruttorio: è quanto affermato dal TAR Puglia, Bari, sez. II, nella sent. 20 maggio 2022, n. 730, annullando la decisione della stazione appaltante che aveva disposto l’esclusione del concorrente.
Si consideri, peraltro, che dal punto di vista della qualificazione del contributo ANAC come elemento formale e non essenziale – poiché non riguardante l’offerta economica e/o tecnica – un recente orientamento giurisprudenziale ha chiarito che “il soccorso istruttorio, oltre a consentire operazioni di completamento o chiarimento della domanda, permette di sanare le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ossia la mancanza e l’incompletezza della stessa, nonché ogni altra irregolarità, quand’anche di tipo “essenziale”, purché la stessa non riguardi l’offerta economica o tecnica in sé considerata” (cfr. TAR Veneto, sez. I, sent. 2 marzo 2020, n. 213; Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 9 aprile 2019, n. 2344).
Da ultimo, ma non per ultimo, l’importo minimale del contributo in questione – due versamenti, ciascuno di euro 20,00 – permette di far emergere la oggettiva minimalità della irregolarità determinatasi nel caso di specie e l’assoluta sproporzione delle conseguenze espulsive che da essa sono state tratte dalla stazione appaltante che aveva disposto l’esclusione dalla gara.