Legittima l’aliquota TARI per gli alberghi superiore a quella per le civili abitazioni
Non può considerarsi illegittimo il regolamento comunale TARI che prevede per gli alberghi una tariffa TARI maggiore rispetto a quella prevista per le civili abitazioni: è quanto evidenziato dal TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, nella sent. 21 maggio 2022, n. 200.
I giudici hanno confermato il noto principio già espresso dalla Corte di Cassazione in diverse occasioni: ad esempio, nella sent. n. 12783 del 26 giugno 2020 è stato affermato che “deve ritenersi legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime, tenuto conto che la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia […]”.
Ed infatti, il carico dell’esercizio alberghiero o di ristorazione, anche nei casi in cui risulti operante in pochi mesi dell’anno, è riferibile ad una moltitudine di persone nell’ambito di un medesimo edificio, diversamente da quanto accade per le utenze domestiche; secondo i giudici, “Data l’ampia discrezionalità riconoscibile all’ente locale in questo settore, non pare illogica, contraddittoria o erronea in fatto la determinazione di differenziare esercizi alberghieri e locali ad uso abitativo, atteso che, nei primi, si dà luogo ad un ricambio della clientela, anche giornaliero, per ogni singola stanza o gruppi di stanze, dotata in genere di servizio igienico, che induce a ritenere una maggiore produzione di rifiuti”.