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Servizi digitali per la raccolta delle firme per il referendum: niente IVA agevolata

La realizzazione di una piattaforma digitale per facilitare la raccolta delle firme digitali per un referendum elettorale non può godere dell’IVA agevolata del 4%: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 280/2022, pubblicata lo scorso 19 maggio.

Come è noto, in ambito fiscale, l’art. 18, comma 1, della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante la “Disciplina della campagna elettorale per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della repubblica”, stabilisce che “Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani, periodici e siti web, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia nonché nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l’aliquota IVA del 4 per cento”.

La norma non annovera le consultazioni referendarie, le quali, pur configurandosi il referendum come uno strumento di democrazia diretta, non integrano la finalità per gli elettori di eleggere i propri rappresentanti.

Secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità in materia fiscale, le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione sicché non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all’interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati (ex multis, Corte di Cassazione, ordinanza n. 17976 del 12 luglio 2021).

Conseguentemente, nonostante il legislatore abbia ritenuto di agevolare la raccolta delle firme per la proposizione di un referendum attraverso l’utilizzo della firma digitale (art. 1, commi 341 e ss. della Legge n. 178/2020), non può ritenersi applicabile, in relazione agli acquisti di una piattaforma per facilitare la raccolta delle firme digitali per un referendum, l’aliquota IVA ridotta del 4%.