Qualora la stazione appaltante non operi alcuno sbarramento in ordine al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata successiva alla manifestazione d’interesse, il principio di rotazione non ha ragione di essere applicato: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 20 maggio 2022, n. 6581, confermando un noto orientamento (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 24 maggio 2021, n. 3999).
Come ha avuto modo di affermare la giurisprudenza, infatti, il principio di rotazione costituisce un bilanciamento, legislativamente previsto, al potere, riconosciuto alla stazione appaltante dagli artt. 36, comma 1, del Codice dei contrati pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) e 1, comma 2, del DL n. 76/2020, di limitare il numero degli operatori ammessi alla procedura negoziata. Se tale è la “ratio” della rotazione, essa non si applica laddove la stazione appaltante, nella sua autonomia ritenga di non prevedere alcun limite al numero degli operatori da invitare alla procedura negoziata.
In questo senso le linee guida ANAC n. 4 in materia di affidamenti sottosoglia, come aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019, stabiliscono che “la rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione”.