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Consiglio Comunale sciolto: l’ex Sindaco deve sottoscrivere la relazione di fine mandato

Nel caso di Consiglio Comunale sciolto per dimissioni contestali della maggioranza dei consiglieri (ex art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000), la relazione di fine mandato deve essere firmata dall’ex Sindaco: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 42/2022/VSG, depositata lo scorso 19 maggio, confermando un noto principio già espresso dalla Sezione delle Autonomie nella delib. n. 15/2015.

La relazione di fine mandato costituisce, infatti, un atto proprio del sindaco non demandabile al commissario straordinario nominato a seguito dello scioglimento dell’organo consiliare, stante la ratio voluta dal legislatore di far conoscere agli elettori l’attività della consiliatura terminata; sul sindaco, pertanto, incombe sempre l’obbligo di sottoscrivere la relazione di fine mandato, prima di poter considerare conclusi i suoi rapporti con il Comune.