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Videoconferenza con relatore straniero: niente ritenuta se il collegamento avviene dall’estero

Il relatore straniero non subisce la ritenuta d’acconto del 30% sul compenso erogato per la partecipazione ad un convegno in videoconferenza dall’estero: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 266 dello scorso 17 maggio, secondo cui detta aliquota a titolo d’imposta deve applicarsi soltanto nelle ipotesi in cui la partecipazione al convegno avvenga fisicamente nel territorio italiano.

Secondo l’art. 3, comma 1, del TUIR, infatti, la base imponibile dell’Irpef per i soggetti non residenti è costituita «esclusivamente i redditi prodotti nel territorio dello Stato».

Ai fini dell’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si considerano prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera d), del TUIR, «i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato» e della lettera f), «i redditi diversi derivanti da attività svolte nel territorio dello Stato», nonché, ai sensi del comma 2, lettera c), indipendentemente dalla condizione che derivino da attività siano esercitate nel territorio dello Stato «i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico».

Ai fini dell’applicazione della ritenuta da parte dei sostituti d’imposta che corrispondono tali compensi, l’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, prevede che «i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23, che corrispondono a soggetti residenti nel territorio dello Stato compensi comunque denominati (…) anche per prestazioni di lavoro autonomo, ancorché non esercitate abitualmente ovvero (…) devono operare all’atto del pagamento una ritenuta del 20% a titolo di acconto di imposta (…) con l’obbligo di rivalsa». Il successivo comma 2 dispone che «se i compensi e le altre somme di cui al comma precedente sono corrisposte a soggetti non residenti, il sostituto d’imposta che eroga gli stessi deve operare una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 30 per cento, anche per le prestazioni effettuate nell’esercizio di impresa. Ne sono esclusi i compensi per prestazioni di lavoro autonomo effettuate all’estero (…)».

Dunque, il compenso per una prestazione di lavoro autonomo effettuata da un soggetto non residente deve essere assoggettata con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta pari al 30 per cento applicata dal sostituto d’imposta solo se svolta sul territorio dello Stato.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia, i compensi erano stati erogati a soggetti non residenti esteri per prestazioni relative a convegni a cui gli stessi avevano partecipato “in video conferenza restando fisicamente sul loro territorio di residenza o in un altro territorio terzo“, relazionando in alcuni casi anche con l’ausilio di slide a supporto. I relatori erano stati chiamati a esporre il loro materiale (studi, casi clinici, articoli, etc.) attraverso interventi di video lettura in cui hanno commentano quanto elaborato oppure esponendo la propria relazione; a fronte del loro intervento, gli stessi avevano percepito un compenso onnicomprensivo, accreditato direttamente sul loro conto corrente.