Il conto giudiziale compilato con dati aggregati suddivisi per generiche categorie di spesa non è idoneo a rappresentare la gestione dell’agente contabile: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. per il Veneto, nella sent. n. 162/2022, pubblicata lo scorso 19 maggio.
Secondo i giudici contabili, infatti, la gestione contabile è un particolare settore dell’attività di gestione dei beni e del danaro pubblico governato da principi e regole speciali ispirati ad esigenze di controllo e garanzia obiettiva per l’accertamento della correttezza e regolarità delle gestioni che, quindi, non solo devono essere organizzate in modo tale che i risultati dell’attività gestoria siano in ogni momento ricollegabili, in modo certo, chiaro e continuativo, con le scritture elementari e generali tenute dalla ragioneria dell’ente, ma anche che ciò debba necessariamente emergere in primis dal conto reso e sottoposto a giudizio: “detto giudizio, in quanto posto a presidio degli irrinunciabili diritti patrimoniali e della correttezza delle gestioni dei flussi economico-finanziari delle pubbliche amministrazioni, si contraddistingue, dunque, per la sua indefettibilità, sia nel senso che a nessun ente gestore di mezzi di provenienza pubblica e a nessun agente contabile che abbia maneggio di denaro e valori di proprietà dell’ente è consentito di sottrarsi all’obbligo di resa del conto e al conseguente giudizio, sia nel senso che il conto deve essere esaminato dalla Corte dei Conti nella sua interezza, senza esclusioni o limitazioni quoad obiectum di qualunque specie” (sez. Molise, sent. 25/2018).
Tali finalità di garanzia ben possono, e devono, convivere con le regole operative di gestione e con le concrete scelte organizzative che le singole Amministrazioni, dotate di autonomia organizzativa e normativa, possono dare a se stesse, ai loro uffici ed alla loro attività gestionale: sotto tale profilo, quindi, divengono irrilevanti la limitata dotazione organica dell’Ente ovvero la necessità di far fronte ad una pluralità di compiti e funzioni, non potendo tali circostanze consentire l’elusione della finalità di rappresentazione della gestione propria del conto giudiziale.
Nello specifico, l’annotazione aggregata delle spese su base mensile per categoria di spesa non evidenziava in alcun modo né la gestione (e la sua correttezza), né consentiva il collegamento con le altre scritture dell’ente.