Niente regime fiscale agevolato per i premi di risultato derivanti solo da un regolamento aziendale

Come è noto, l’art. 1, commi da 182 a 189, della Legge n. 208/2015 prevede una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento ai “premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”, emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 25 marzo 2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 16 maggio 2016.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, risposta ad interpello n. 265/2022 del 17 maggio scorso, ai premi di risultato disciplinati da un regolamento aziendale non si applica il suddetto regime fiscale agevolativo: ciò in quanto il regolamento aziendale è uno strumento diversi dagli accordi collettivi aziendali o territoriali.

Ed infatti, l’applicabilità della citata normativa di favore è subordinata all’esistenza di una contrattazione collettiva di secondo livello (in particolare, per quanto concerne l’individuazione del periodo da considerare per la verifica sulla produttività), non sostituibile dal mero regolamento aziendale che, per definizione, è uno strumento unilaterale del datore di lavoro, che individua una serie di previsioni applicabili ad alcuni aspetti della regolazione del rapporto di lavoro; è, quindi, ispirato ad una logica diversa da quella del dialogo sociale e della contrattazione collettiva, con cui invece le parti regolano in maniera condivisa i diversi aspetti che incidono sul rapporto di lavoro all’interno dell’azienda.

Tale differenza ontologica, secondo l’Agenzia, non consente l’applicazione del regime agevolato in discorso.

 

 

 

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