La domanda di accesso ai documenti amministrativi non può essere palesemente sproporzionata rispetto all’effettivo interesse conoscitivo del soggetto richiedente, il quale deve specificare il nesso che lega il documento richiesto alla propria posizione soggettiva, ritenuta meritevole di tutela; detta domanda deve, inoltre, indicare i presupposti di fatto idonei a rendere percettibile l’interesse specifico, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento “de quo”: è quanto ribadito dal TAR Toscana, sez. II, nella sent. 9 maggio 2022, n. 631.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto legittimo il diniego all’accesso dinanzi ad una richiesta riguardante tutta la documentazione da cui desumere le presenze dell’utenza presso alcune strutture socio-sanitarie per un arco temporale di oltre otto anni: ed infatti, l’amministrazione, in sede di accesso, è tenuta a produrre documenti individuati in modo sufficientemente preciso e circoscritto, e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi, atteso che richieste così vaste e generiche sottoporrebbero l’amministrazione a ricerche incompatibili sia con la funzionalità dei plessi, sia con l’economicità e la tempestività dell’azione amministrativa.
Non sono dunque ammissibili richieste, come quella oggetto di valutazione da parte dei giudici fiorentini, manifestamente irragionevoli, tali cioè da dover comportare un carico di lavoro in grado d’interferire con il buon funzionamento dell’amministrazione.