Proroga del contratto: i rigidi paletti indicati dalla giurisprudenza
In materia di appalti di servizi vige il principio fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico in forza del quale, salve espresse previsioni, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica: è quanto ribadito dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 11 maggio 2022, n. 3194.
Ed infatti, in materia di appalti vige il principio fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico in forza del quale, salve espresse previsioni, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 4192/2013).
La proroga di un affidamento è, in ogni caso, sottoposta agli stringenti limiti di cui all’articolo 106, comma 11, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cui “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”.
In altri termini, le proroghe dei contratti affidati con gara sono consentite se già previste ab origine e comunque entro termini determinati, mentre, una volta che il contratto scada e si proceda ad una proroga non prevista originariamente, o oltre i limiti temporali consentiti, la stessa proroga deve essere equiparata ad un affidamento senza gara e, pertanto, ove disposta, si paleserebbe illegittima.