In presenza di un’accertata dolosa o colposa inadempienza nella dovuta prestazione lavorativa, il danno è quanto meno pari alla spesa sostenuta dalla P.A. datrice di lavoro per la retribuzione complessivamente erogata a favore del dipendente, fatti salvi gli ulteriori eventuali danni che possono essere stati causati, a motivo della assenza ingiustificata, nella gestione dei servizi ai quali il predetto dipendente era addetto: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. giurisd. n. 45/2022, depositata lo scorso 9 maggio.
Ed infatti, la fattispecie di danno in questione è stata inoltre espressamente riconosciuta dal legislatore che, nel tipizzare la stessa, ha stabilito che il lavoratore dipendente di una pubblica amministrazione che attesta falsamente la propria presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di retribuzione nei periodi per i quali sia accertata la mancata prestazione (art. 55-quinquies, commi 1-2, del Decreto Legislativo n. 165/2001).