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Le peculiarità del riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva

Come è noto, i debiti fuori bilancio rappresentano delle obbligazioni pecuniarie maturate senza la previa adozione dei procedimenti correlati alla regolare assunzione dell’impegno di spesa.

La disciplina essenziale è contenuta negli articoli 191, 193 e 194 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000); in particolare, tale ultima disposizione prevede che, con deliberazione consiliare di cui all’art. 193, comma 2, concernente la verifica degli equilibri finanziari, da adottarsi, di norma, entro il 31 luglio di ogni anno, o con diversa periodicità stabilita dal regolamento di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

  1. a) sentenze esecutive;
  2. b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del bilancio di cui all’articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
  3. c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l’esercizio di servizi pubblici locali;
  4. d) procedure espropriative o di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità;
  5. e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente, nell’ambito dell’espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La prima ipotesi prevista, ossia quella relativa al debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutiva, a differenza di tutte altre, presenta la peculiarità di non comportare alcun margine di discrezionalità in capo all’Organo consiliare nel valutare, in sede di riconoscimento, l’an della regolarizzazione e il

quantum del debito, poiché l’entità dello stesso è stabilita nella misura indicata dall’autorità giudiziaria (cfr. ex multis SS.RR., sent. n. 12/2007/QM).

Alla luce di tale assunto, la consolidata giurisprudenza della Corte (cfr. ex multis sez. di controllo per la Puglia, delib. n. 29/2018) ha già acclarato che la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene, quindi, al profilo della legittimità – poiché già dedotto in sede giudiziale – quanto piuttosto alla duplice necessità di:

  1. a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno che può alterare gli equilibri di bilancio;
  2. b) accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità.

È il caso di sottolineare che tale necessità trova diretta correlazione con la previsione contenuta all’art. 23, comma 5, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente l’obbligo di trasmissione dei provvedimenti di riconoscimento di debiti fuori bilancio posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (dunque, enti locali compresi) agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei conti.