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Ammissibile l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in pendenza di giudizi civili

È ammissibile l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in pendenza di giudizi civili: è quanto ribadito dal TAR Toscana, sez. II, nella sent. 9 maggio 2022, n. 631.

Ed infatti, già in passato è stato più volte affermato come “non possa ritenersi che l’accesso ai documenti sia automaticamente precluso dalla pendenza di un giudizio civile, nella cui sede l’ostensione degli stessi documenti potrebbe essere disposta dal g.o., mediante ordine istruttorio ex art. 210 c.p.c. oppure mediante richiesta di informazioni ex art. 213 c.p.c., stante l’autonomia della posizione sostanziale tutelata con gli artt. 22 e ss. l. n. 241 cit. rispetto alla posizione che l’interessato intende difendere con altro giudizio” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 15 novembre 2018, n. 6444 e sent. 21 marzo 2018, n. 1805).

In altre occasioni il Consiglio di Stato ha sottolineato la portata generale della disciplina sull’accesso, la quale, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce, ai sensi dell’art. 22, comma 2, della Legge n. 241/1990, “principio generale dell’attività amministrativa”.

La specialità che connota la disciplina processualistica, dunque, non può ritenersi tale da giustificare la presenza di una deroga all’accesso documentale (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 27 agosto 2019, n. 5910).