Malfunzionamento del server e gestione dei corrispettivi: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Con la recente risposta ad interpello n. 247/2022, pubblicata lo scorso 6 maggio, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito i comportamenti da tenere in caso di malfunzionamento del server che rende impossibile la memorizzazione e l’invio telematico dei corrispettivi:

  • porre nello stato “Fuori Servizio” il server: in questo modo, si porta a conoscenza dell’amministrazione l’esistenza di un problema reale e si può motivare eventuali mancate o tardive memorizzazioni e trasmissioni, totali o parziali, dei dati;
  • richiedere tempestivamente l’intervento di un tecnico specializzato;
  • tenere un registro di emergenza, la cui corretta tenuta “rende non obbligatoria la trasmissione (o ritrasmissione) dei dati dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate nel periodo di malfunzionamento tramite la procedura di emergenza messa a disposizione dall’amministrazione finanziaria, ovvero la certificazione dei corrispettivi con strumenti alternativi come le fatture. Tale trasmissione può comunque avvenire, su base volontaria, avvalendosi della richiamata procedura di emergenza”.

Il rispetto di tali prescrizioni e la corretta liquidazione dell’imposta portano a evitare le sanzioni previste dagli artt. 6, comma 2-bis; 11, comma 2-quinquies e 12, comma 2, del Decreto Legislativo n. 471/1997.

Riguardo all’ipotesi in cui, pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, il registratore telematico o il server Rt in tilt non sia stato posto “fuori servizio” e abbia memorizzato e/o trasmesso dati incompleti o comunque non veritieri (escludendo come tali quelli frutto di arrotondamento legislativamente consentito, ad esempio, dall’art. 13-quater del Dl n. 50/2017, o di corretto invio/re-invio entro i dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione), l’Agenzia precisa che la sanzione applicabile è sempre quella dell’art. 11, comma 2-quinquies, del Decreto Legislativo n. 471/1997, ossia 100 euro per ciascuna trasmissione.

Gli uffici competenti, infine, in fase di controllo, esaminando il caso concreto, possono anche valutare l’eventuale presenza di cause di non punibilità.

 

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