Congruità del fondo contenzioso: il revisore deve verificare senza che l’ente avanzi specifica richiesta

Come è noto, il punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato n. 4/2 allegato al Decreto Legislativo n. 118/2011, con riferimento al fondo rischi contenzioso, stabilisce, tra l’altro, che “L’organo di revisione dell’ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti”.

Secondo quanto evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Valle d’Aosta, nella delib. n. 6/2022, pubblicata lo scorso 28 aprile, dal tenore letterale della norma, che pone direttamente in capo al revisore un obbligo di provvedere perentorio, si ricava, inequivocabilmente, che la verifica di congruità debba essere svolta dallo stesso senza che sia necessaria un’espressa richiesta in tal senso dell’Ente.

I giudici hanno anche ricordato che la congruità degli accantonamenti a fondo rischi contenzioso risponde alla ratio, comune a tutti i fondi rischi, di tutelare gli equilibri di bilancio, preservando l’Ente da possibili criticità finanziarie derivanti da oneri conseguenti a sentenze esecutive per le quali, a dispetto del principio della prudenza, non siano state doverosamente accantonate adeguate risorse.

 

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