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Sottoscrizione digitale del solo file “zip” dell’offerta: illegittima l’esclusione dalla gara

La sottoscrizione con firma digitale del file compresso in formato “zip”, contenente l’offerta e gli allegati, ad opera dell’operatore economico accreditato sulla piattaforma di gara appare sufficiente ad assicurare certezza sulla provenienza e sull’integrità dei documenti da cui detto file è composto, garantendo il sostanziale rispetto del principio di par condicio tra i concorrenti in gara: è quanto evidenziato dal TAR Puglia, Lecce, sez. II, nella sent. 3 maggio 2022, n. 695.

Nel caso specifico, i giudici hanno conseguentemente ritenuto illegittima la decisione della stazione appaltante di escludere l’operatore e non procedere all’attivazione del soccorso istruttorio.

Ed infatti, secondo la giurisprudenza, la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell’offerta è di renderla riferibile al presentatore dell’offerta vincolandolo all’impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell’amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni formali delle prescrizioni di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 novembre 2016, n. 4881; sent. 27 aprile 2015, n. 2063; sez. VI, sent. 15 dicembre 2010, n. 8933.