Le condizioni per la legittima sovrastima del FCDE
Una sovrastima del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), scientemente adottata in funzione della tutela degli equilibri di bilancio, non appare necessariamente in contrasto con la disciplina contabile armonizzata: è quanto evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Valle d’Aosta, nella delib. n. 6/2022, pubblicata lo scorso 28 aprile.
La legittimità di tale scelta:
- da un lato, deve essere suffragata da adeguata motivazione, da riportare dettagliatamente nella relazione dell’Organo esecutivo allo schema di rendiconto, che ne evidenzi, in concreto, la necessaria adeguatezza rispetto alla specifica situazione finanziaria dell’Ente (nel caso specifico, ad esempio, il Comune aveva optato per tale decisione “in ragione dello stock di residui degli anni 2014 e precedenti ancora particolarmente significativo e per il quale si registrano debolissime percentuali di riscossione”);
- dall’altro, non deve configurare un’impropria sottrazione di risorse che potrebbero essere utilizzate a beneficio delle plurime finalità pubbliche perseguite in favore della collettività amministrata.
In caso contrario potrebbe configurarsi, infatti, un utilizzo distorto dell’istituto in rapporto al profilo teleologico che lo caratterizza, costringendo l’Ente, a fronte di ingenti somme sterilizzate a bilancio, a reperire le risorse necessarie a finanziare l’attività ordinaria utilizzando altri strumenti, quali, ad esempio, la leva fiscale, attraverso un aumento di aliquote e tariffe.