Escluso dalla base imponibile IVA il pagamento conseguente alla clausola penale
Secondo la dottrina civilistica, la clausola penale è una pattuizione mediante la quale le parti stabiliscono ex ante quanto il debitore dovrà pagare, a titolo di penale, ove dovesse rendersi inadempiente, senza che il creditore debba dare la prova di avere subito effettivamente un danno di misura corrispondente (cfr. art. 1382 c.c.).
La clausola penale è, pertanto, una pattuizione autonoma che si inserisce all’interno di un contratto principale, con una funzione accessoria.
Come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 246/2022, pubblicata lo scorso 5 maggio, il pagamento che consegue, in caso di inadempimento, dalla clausola penale è escluso dalla base imponibile IVA, ai sensi dell’art. 15, comma 1, del Decreto IVA (d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) e assoggettato ad imposta di registro ai sensi dell’art. 40 del TUR (DPR n. 131/1986), in virtù del c.d. principio di alternatività IVA/registro.