Trasferimento immobiliare tra ex conviventi di fatto: niente esenzione imposta di bollo e di registro
Come è noto, l’art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74, dispone che “tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge l° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall’imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”.
La ratio della norma è da individuarsi nell’esigenza di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale, evitando che l’imposizione fiscale possa gravare sui coniugi, rendendo ancora più difficile il superamento della crisi coniugale.
Secondo la recente risposta ad interpello dell’Agenzia delle Entrate n. 244/2022 del 3 maggio scorso, tale norma agevolativa non può trovare applicazione nel caso di accordi fra ex conviventi aventi ad oggetto la cessione di una quota di un immobile (e della relativa parte di mutuo): ed infatti, nel nostro ordinamento, matrimonio e convivenza restano due istituti diversi e la stessa Legge n. 76/2016 (c.d. Legge Cirinnà), in materia di convivenza, nulla prevede sulla questione oggetto dell’interpello.