L’assenza di un apposito regolamento non è ostativa al rimborso delle spese legali agli amministratori, secondo i limiti previsti dall’art. 86, comma 5, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, nella delib. n. 62/2022/PAR, depositata lo scorso 7 aprile, motivando sull’assenza di riferimenti testuali, nella suddetta norma, alla necessità di un regolamento e ribadendo che, comunque, è doveroso il rispetto dei principi generali di rango costituzionale che devono guidare l’agere amministrativo, quali quelli di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Nel caso specifico, un Comune aveva richiesto il parere sulla questione, ritenendo che l’adozione di un apposito regolamento dovesse considerarsi importante per “garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa”, ex art. 12 della Legge n. 241/ 1990.
In ogni caso, secondo i giudici contabili, nulla vieta che l’Ente, nell’esercizio della propria potestà normativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 del TUEL, fermo restando il principio dell’invarianza della spesa, possa dotarsi di un apposito regolamento, con cui autovincolare l’esercizio della propria discrezionalità tecnica in materia.