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Tariffe servizi individuali: devono essere deliberate entro il termine di approvazione del bilancio

L’unico termine perentorio per l’approvazione o rimodulazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale coincide con quello della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione: è quanto ricordato dal TAR Campania, Salerno, sez. I, nella sent. 22 aprile 2022, n.1093.

I giudici hanno ricordato che detto termine si ricava:

  • dall’art. 6, comma 1, del DL n. 55 del 28 febbraio 1983, secondo cui “Le province, i comuni, i loro consorzi e le comunità montane sono tenuti a definire, non oltre la data della deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale – e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni, per i teatri e per i parcheggi comunali – che viene finanziata da tariffe o contribuzioni ed entrate specificamente destinate”;
  • dall’art. 172, comma 1, lett. c), del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) che, tra gli allegati al bilancio di previsione, individua, tra l’altro, le deliberazioni con le quali sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale.