Il servizio di economato non può essere previsto per le riscossioni ma solo per le piccole spese
Nella recente sent. n. 28/2022, depositata lo scorso 29 aprile, la Corte dei conti, sez. giurisdizionale per la Regione Marche, ha evidenziato che il servizio di economato, per come previsto dall’art. 153, comma 7, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), è finalizzato per la gestione delle spese di ufficio di ammontare non rilevante e non anche per le riscossioni di minimo importo.
In ogni caso, qualora l’economo provveda anche alle riscossioni, secondo i giudici, è necessario compilare un ulteriore conto giudiziale nella qualità di agente contabile a diverso titolo, ossia agente della riscossione.
Infine, i giudici hanno ulteriormente ribadito che la gestione economale è una gestione di cassa e, quindi, non è possibile la formazione dei residui (in tal senso, cfr. Corte dei conti, sez. giurisd. Liguria, sent. n. 5/2017): conseguentemente, è irregolare il comportamento dell’economo che non provvede alla restituzione del saldo finale di cassa al 31 dicembre di ogni esercizio.