Erogazione liberale anti-Covid della partecipata al Comune: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
La circostanza che il Comune beneficiario di un’erogazione liberale anti-Covid detenga una partecipazione nella società che effettua detta erogazione non è ostativa ai fini del riconoscimento della deducibilità della somma, a favore di quest’ultima, prevista dall’art. 66, comma 2, del DL n. 18/2020: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella recente risposta ad interpello n. 238/2022, pubblicata lo scorso 29 aprile.
Secondo gli esperti dell’Agenzia, infatti:
- i Comuni rientrano tra le amministrazioni pubbliche locali che possono essere destinatarie di tali erogazioni liberali, come previsto dal citato art. 66;
- non esiste alcun limite normativo alla possibilità che la partecipata effettui una liberalità a favore dell’ente partecipante;
- una diversa soluzione, che escludesse l’agevolabilità delle erogazioni liberali agli enti territoriali che siano anche soci delsoggetto erogante, potrebbe avere come effetto – contrario alle intenzioni del legislatore – quello di scoraggiare donazioni volte a garantire agli enti territoriali in questione (e alla popolazione di riferimento) risorse essenziali per gestire l’emergenza sanitaria da Covid-19.
Ricordiamo, per completezza, che il citato art. 66, comma 2, prevede quanto segue: “per le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate nell’anno 2020 dai soggetti titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche alle erogazioni liberali effettuate per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali di cui al presente comma sono deducibili nell’esercizio in cui sono effettuate”.
Con specifico riferimento al reddito d’impresa, quindi, la norma testè riportata si prefigge la finalità di assicurare una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell’emergenza da COVID-19, mediante la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro e la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente. Le erogazioni liberali effettuate nel 2020 sono interamente deducibili anche ai fini IRAP nell’esercizio di sostenimento del relativo onere.