1

Rilevanza IVA di un contributo pubblico: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Come è noto, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, un contributo assume, in linea generale, rilevanza ai fini IVA (disciplinata dal DPR n. 633/1972) se erogato a fronte di un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive (cfr. in particolare, circolari n. 34/E del 21 novembre 2013 e n. 20/E dell’11 maggio 2015).

In altri termini, il contributo assume natura onerosa e configura un’operazione rilevante agli effetti dell’IVA quando tra le parti intercorre un rapporto giuridico sinallagmatico, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto. Pertanto, non sono rilevanti ai fini IVA le somme erogate per ristorare le imprese, in quanto il soggetto beneficiario non assume un’obbligazione di dare, fare, non fare o permettere.

Applicando tali noti principi, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 219/2022 del 27 aprile scorso, ha evidenziato che la remunerazione aggiuntiva riconosciuta dal DM 11 agosto 2021 alle farmacie, per il periodo 1°settembre – 31 dicembre 2022, per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N), deve considerarsi un ristoro, al pari di altri contributi a fondo perduto corrisposti con i numerosi provvedimenti emanati dal Governo per contrastare la pandemia da Covid-19 e, quindi, al pari di essi, deve considerarsi fuori campo IVA.

Inoltre, dette somme, secondo l’Agenzia, non concorrono alla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. A tal riguardo, l’Agenzia ha richiamato l’art. 10-bis del DL n. 137 del 2020 (cd. decreto Ristori), convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 176/2020, rubricato «Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19», secondo cui «I contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».