La nozione di lavori di somma urgenza secondo la Corte dei conti
La qualificazione di un lavoro in termini di “somma urgenza” non attiene all’oggetto dello stesso ma qualificata dalla norma (art. 191, comma 3, del TUEL – Decreto Legislativo n. 267/2000) in termini di circostanza eccezionale ed imprevedibile, con ciò intendendosi tutte quelle situazioni che fuoriescono dalle ordinarie necessità dell’Ente così come storicamente rilevate nell’ordinaria gestione amministrativa e che, pertanto, non ne hanno consentito la previsione nell’ambito degli strumenti di programmazione: è quanto ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Regione Siciliana, nella delib. n. 52/2022/PAR, depositata lo scorso 28 marzo.
I giudici hanno ricordato che l’entità dei lavori da eseguire, ai fini della relativa copertura, non deve eccedere i “limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità”: tale previsione è finalizzata ad evitare che i procedimenti di affidamento dei lavori pubblici vengano sottratti alle ordinarie regole contrattuali e di programmazione.