Commissione di gara priva delle specifiche competenze: la nomina è illegittima
Come ampiamente evidenziato dalla giurisprudenza in più occasioni (cfr., ad esempio, Consiglio di Stato, sez. III, sent. 28 marzo 2022, n. 2253), ai sensi dell’art. 77, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”; lo “specifico settore” cui fa riferimento l’art. 77 è stato interpretato in modo costante dalla giurisprudenza nel senso che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto, non essendo cioè richiesta una perfetta corrispondenza tra la competenza dei membri della commissione, anche cumulativamente considerata, ed i diversi ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto.
Inoltre, va considerata la necessità di riferire l’attributo delle “specifiche competenze” non già a ciascun singolo componente bensì alla commissione nel suo complesso (la legittima composizione della commissione presuppone, cioè, la prevalente, seppure non esclusiva, presenza di membri esperti del settore oggetto dell’appalto, per cui il requisito della competenza dell’organo collegiale può ritenersi concretamente soddisfatto allorché due dei suoi tre componenti siano portatori di una specifica competenza nel settore in cui il singolo appalto si riferisce ed il terzo membro vanti comunque una competenza tecnica generale in materia di pubbliche gare (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 1° marzo 2021, n. 1700).
In tale prospettiva, è pacifico che la presenza di componenti portatori di diverse esperienze professionali, sia di natura gestionale ed amministrativa sia di natura tecnica, risponde, in un rapporto di complementarietà, alle esigenze valutative imposte dall’oggetto della gara d’appalto, di guisa che è in relazione allo specifico contesto di gara che va apprezzato il requisito della professionalità dei commissari.
Applicando tali linee ermeneutiche, il TAR Lazio, Roma, sez. II quater, nella sent. 27 aprile 2022, n. 5107, con riferimento ad un appalto per la gestione degli asili nido comunali, ha ritenuto di non poter riconoscere la competenza nello specifico settore nei membri di una commissione, così composta:
- il Presidente, avvocato, che aveva precedentemente svolto il ruolo di membro di commissione in circa 60 gare (tra cui quella per l’appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primaria bandito dallo stesso Comune, per un totale di 4 gare; egli avrebbe altresì presieduto commissioni per l’affidamento di servizi relativi ai trasporti, alla gestione delle disabilità e in generale ai servizi sociali);
- il secondo membro, ingegnere, che vantava una documentata esperienza nel settore dei servizi sociali, come attestato anche dalla nomina a responsabile dei “servizi alla persona” di un Comune di circa 1.500 abitanti);
- il terzo membro, anch’egli ingegnere, con precedente esperienza nel campo degli appalti di servizi.
Secondo il TAR, infatti, non erano evincibili, in capo ai commissari, le “basilari competenze psicologiche, pedagogiche, pediatriche e nutrizionali” necessarie per poter valutare in modo adeguato offerte consistenti in “progetti educativi” che richiedono la conoscenza di metodi (soprattutto) educativi – oltre che gestionali – del tutto peculiari. Di conseguenza, non risultava dimostrata la reale competenza dei commissari ai fini della valutazione di offerte incentrate su progetti educativi o su temi connessi alla peculiare attività degli asili nido (inserimento al nido, rapporto con la genitorialità, contenuti evolutivi caratterizzanti i laboratori proposti, servizi aggiuntivi, aspetti nutrizionali, ecc.), non essendo sufficienti le partecipazioni di uno dei componenti a commissioni inerenti ai servizi sociali e delle politiche del lavoro o di assistenza domiciliare per anziani o di refezione scolastica e il fatto che altro componente sarebbe stato responsabile, in un piccolo comune, di un settore comprensivo di variegate funzioni, tra cui i servizi alla persona e trasporto scolastico.