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Trattamento IVA di una somma corrisposta nell’ambito di una transazione

Se nell’ambito di un accordo transattivo una parte corrisponde una somma alla controparte affinché quest’ultima rinunci a proseguire un contenzioso instaurato al fine di ottenere il risarcimento dei danni, deve riscontrarsi l’esistenza di un nesso di sinallagmaticità tra l’obbligo di non fare posto a carico del rinunciante e la somma corrisposta; conseguentemente, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 212/2022, pubblicata lo scorso 24 aprile, deve ritenersi integrato il presupposto oggettivo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del DPR n. 633/1972.

La somma pagata, perciò, è da assoggettare ad IVA, con applicazione dell’aliquota nella misura ordinaria.

Si tratta dell’ennesima conferma di un noto orientamento (cfr., in tal senso, risposte n. 356 e 401 del 2021), secondo cui, in via generale, al fine di verificare se la somma di denaro erogata a favore di un soggetto passivo d’imposta costituisca il corrispettivo di una prestazione di servizi rilevante ai fini IVA, occorre far riferimento ai principi illustrati dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, accolti dalla giurisprudenza di legittimità e recepiti con i documenti di prassi richiamati nell’istanza.

In particolare, i giudici comunitari hanno affermato in più occasioni che una prestazione di servizi è effettuata a titolo oneroso e, pertanto, configura un’operazione imponibile, solo quando tra l’autore di tale prestazione e il suo destinatario intercorra un rapporto giuridico nell’ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall’autore di tale prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario (sent. del 16 dicembre 2010, causa C-270/09).

Pertanto, in presenza di un nesso diretto tra la somma versata, nell’ambito del rapporto giuridico a prestazioni corrispettive, e la prestazione di servizi resa dal beneficiario, soggetto passivo IVA, l’ammontare erogato, costituendo il corrispettivo di un’operazione rilevante, è da assoggettare ad IVA.