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Azienda speciale comunale in crisi: le ultime novità normative per evitare la liquidazione

L’azienda speciale, disciplinata dall’art. 114 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), è un ente strumentale del Comune, con personalità giuridica, statuto proprio e autonomia imprenditoriale.

L’ente locale (comma 6) conferisce all’azienda il capitale di dotazione, determina indirizzi e finalità, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati di gestione, provvedendo alla copertura dei costi sociali.

Gli atti fondamentali (il piano-programma, comprendente il contratto di servizio, che disciplina i rapporti tra l’ente e l’azienda; il bilancio di esercizio, il budget economico almeno triennale, il piano degli indicatori di bilancio) sono soggetti all’approvazione del Consiglio comunale (art. 114, comma 8).

Nel caso in cui l’azienda speciale presenti un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, l’art 1, comma 555, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede che la stessa venga posta in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione del bilancio o rendiconto relativo all’ultimo esercizio. In caso di mancato avvio della procedura di liquidazione entro il termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione comporta responsabilità erariale dei soci.

Nella conversione del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, la Legge 23 luglio 2021, n. 106, ha inserito, all’art. 1, comma 555, l’ultimo periodo: “Le disposizioni del presente comma non trovano applicazione qualora il recupero dell’equilibrio economico delle attività svolte sia comprovato da un idoneo piano di risanamento aziendale”.

Lo stesso articolo è stato da ultimo modificato dall’art. 13-quater della Legge 28 marzo 2022, n. 25, di conversione del DL 27 gennaio 2022, n. 4, che ha aggiunto, dopo le parole “idoneo piano di risanamento aziendale” l’inciso “che può prevedere, da parte dell’amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, interventi di ricapitalizzazione o trasferimenti straordinari di risorse. L’adozione del piano può essere accompagnata dalla copertura del disavanzo, anche in deroga alle condizioni previste dall’art. 194, comma 1, lett. b), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Il piano costituisce un atto fondamentale ai sensi dell’art. 114, comma 6, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”.

Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo Lazio, nella delib, n. 44/2022/PAR, depositata lo scorso 12 aprile, alla luce dello ius superveniens, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all’art. 1, comma 555, primo periodo (quattro dei cinque esercizi con un risultato negativo), il Comune, in alternativa alla messa in liquidazione dell’ente, può approvare un idoneo piano di risanamento dell’azienda speciale e ripianarne le perdite anche in deroga alle ordinarie condizioni sopra richiamate.

L’innovazione normativa non incide in alcun modo sulle modalità di approvazione del bilancio dell’azienda, riguardando, invece, la possibilità di mantenimento in vita e di sostenere finanziariamente organismi in gravi situazioni di crisi in presenza di serie prospettive di riequilibrio economico. Ogni scelta che il Comune intenderà adottare per la soluzione di problematiche gestionali connesse alle norme sopra richiamate – una volta accertata la sussistenza delle relative condizioni giuridiche e fattuali – è rimessa alla sua discrezionalità e responsabilità.