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Qualificazione fiscale del trattamento di fine mandato di un amministratore societario

Il trattamento di fine mandato è un’indennità che le società possono corrispondere agli amministratori/collaboratori alla scadenza del loro mandato e che si forma per effetto dell’accantonamento pluriennale, in apposito fondo, di una quota parte del compenso spettante agli amministratori/collaboratori per il loro ufficio.

Come ricordato recentemente dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 204/2022, pubblicata lo scorso 21 aprile, ai fini fiscali, tale trattamento è riconducibile ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50, comma 1, lettera c-bis), del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), il quale assimila ai redditi di lavoro dipendente “le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita”.

Qualora, invece, gli uffici o le collaborazioni rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR, o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, le somme erogate costituiranno, rispettivamente, redditi di lavoro dipendente o autonomo.

Relativamente alle modalità di tassazione, qualora le somme in questione siano riconducibili a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, l’art. 17, comma 1, lettera c), del TUIR, prevede, fra l’altro, l’applicazione del regime di tassazione separata per le “indennità percepite per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 1, lett. c-bis) dell’art. 50, se il diritto all’indennità risulta da atto di data certa anteriore all’inizio del rapporto”.

Come precisato nella risoluzione 13 ottobre 2017, n. 124/E, l’ammontare dei compensi spettanti agli amministratori, incluso il trattamento di fine mandato, è determinato, secondo criteri di ragionevolezza e congruità rispetto alla realtà economica dell’impresa, attraverso una specifica previsione statutaria ovvero mediante una delibera assembleare dei soci.