Partecipate: la commercializzazione di acque minerali locali non rientra tra le finalità istituzionali dell’ente locale

Come è noto, l’art. 4, comma 1, del TUSP (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Decreto Legislativo n. 175/2016), dispone che “Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”.

Secondo la Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Toscana, nella delib. n. 69/2022/VSG, depositata lo scorso 20 aprile, le attività di valorizzazione, sfruttamento e commercializzazione delle acque minerali del territorio comunale e del relativo comprensorio non possono considerarsi correlati al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune in termini di stretta necessità. A conferma, i giudici hanno evidenziato che il servizio di valorizzazione, sfruttamento e commercializzazione delle acque minerali può essere gestito anche da operatori di mercato.

Nella medesima deliberazione, i giudici hanno espresso identica valutazione negativa anche per la quota di partecipazione ad un confidi regionale per il sostegno delle imprese nell’accesso al credito, valutando correttamente la decisione del Comune di procedere all’alienazione delle relative quote di partecipazione societaria.

 

 

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