Con la risposta ad interpello n. 181/2022, pubblicata lo scorso 7 aprile, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per le procedure concorsuali aperte prima del 26 maggio 2021, il creditore può emettere una nota di variazione IVA per “mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali […] rimaste infruttuose” se si realizzano congiuntamente le seguenti condizioni:
- il creditore si è utilmente attivato al fine di recuperare il proprio credito, prendendo parte alla procedura concorsuale;
- la pretesa creditoria è rimasta insoddisfatta per insussistenza di somme disponibili, una volta ultimata la ripartizione dell’attivo ovvero quando si ha una ragionevole certezza dell’incapienza del patrimonio del debitore.
Inoltre, secondo l’Agenzia, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-146/19) dell’11 giugno 2020, l’emissione della nota di variazione IVA è comunque consentita laddove il creditore dimostri che la sua “inerzia” consegue alla preventiva valutazione di “antieconomicità” della partecipazione al concorso, dovuta alla prevedibile incapienza del patrimonio del debitore.
Il diritto alla variazione, per le ipotesi di apertura della procedura concorsuale prima del 26 maggio 2021, è esercitabile solo al termine della procedura e sempre che, al momento dell’apertura della procedure, lo stesso non fosse già prescritto.
Invece, per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021, il nuovo comma 3-bis dell’art. 26 del Decreto IVA (DPR n. 633/1972), introdotto dal DL n. 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni-bis), prevede che la nota di variazione possa emettersi già dalla data di assoggettamento ad una procedura fallimentare.