La nozione di colpa grave secondo la giurisprudenza contabile
Non può riscontrarsi la colpa grave nell’operato del funzionario pubblico che ha atteso il rilascio di un parere da altro ente, ritenuto obbligatorio dalla normativa regionale e da quest’ultima ritenuto imprescindibile anche nell’ipotesi in cui non fosse stato rispettato il termine previsto per la sua emanazione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. d’appello per la Regione Siciliana, nella sent. n. 63/2022, depositata lo scorso 14 aprile, che ha assolto il funzionario.
Secondo la prevalente giurisprudenza, per la sussistenza della colpa grave non è sufficiente la mera violazione di una norma di legge, essendo necessario che dalle circostanze concrete in cui hanno operato i dipendenti o gli amministratori sia desumibile un quid pluris consistente in un accentuato grado di disinteresse e di noncuranza degli obblighi di servizio e delle elementari regole di prudenza. In altre parole, la colpa grave postula sempre un comportamento non solo in contrasto con la norma ma anche connotato da un palese disprezzo della stessa e da profonda imprudenza nella condotta, talché l’evento dannoso, sebbene non voluto, possa dirsi facilmente prevedibile nel suo verificarsi, secondo un giudizio di prognosi postuma formulato ex ante. Trattasi, come è noto, di un indirizzo che risponde, ictu oculi, alla finalità di determinare quanto del rischio dell’attività svolta dal pubblico dipendente debba restare a carico dell’apparato amministrativo di cui fa parte e quanto a carico dello stesso, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da non scoraggiarne l’assunzione di scelte, paralizzando l’attività amministrativa.
La colpa grave, conseguentemente, non è stata ravvisata nel caso di oscurità della normativa di riferimento, di contrasti giurisprudenziali sulla sua interpretazione, di circolari e direttive che indichino il comportamento da seguire, di notevole disorganizzazione dell’ufficio in cui ha operato il dipendente, di particolare complessità della materia.