Proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime: nuova liquidazione dell’imposta di registro

L’Agenzia delle Entrate, con la recente risposta ad interpello n. 192/2022, pubblicata lo scorso 14 aprile, è tornata sulla problematica dell’imposta di registro nel caso di proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime.

Come è noto, con riferimento alle concessioni demaniali, soggette all’imposta in discorso, l’art. 199 del DL 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, lettera b), ha previsto che “la durata delle concessioni rilasciate nei porti ai sensi dell’articolo 36 del codice della navigazione e dell’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché delle concessioni per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del presente decreto, è prorogata di 12 mesi“.

In seguito, con l’art. 5, comma 3 bis, del DL 21 ottobre 2021, n. 146 (c.d. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215, con decorrenza dal 21 dicembre 2021, il legislatore ha stabilito che “All’articolo 199, comma 3, lettera b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (…) le parole ’12 mesi’ sono sostituite dalle seguenti ’24 mesi’…“.

La modifica del termine relativo a 24 mesi è entrata in vigore il 21 dicembre 2021, prorogando sostanzialmente di ulteriori dodici mesi la durata delle concessioni “…attualmente in corso o scadute tra la data del 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore ” del (…) decreto …” di riferimento.

Secondo l’Agenzia, l’ulteriore proroga ex lege delle suddette concessioni demaniali comporta, così come era accaduto per la prima che introduceva un termine di 12 mesi, il verificarsi di un evento che dà luogo ad ulteriore liquidazione d’imposta, che deve essere denunciato entro venti giorni all’ufficio che ha registrato l’atto al quale si riferiscono, ai sensi del comma 1 dell’art. 19 del d.P.R. n. 131/1986; detto termine di 20 giorni decorre dalla data in cui ha effetto la proroga.

A seguito di tale denuncia, riferentesi al nuovo periodo prorogato, l’ufficio provvederà a liquidare la relativa imposta di registro, nella misura del 2% calcolata sul canone pattuito per tutta la durata della proroga di ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986.

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