Nei giorni precedenti ci siamo occupati del recente aggiornamento delle FAQ in materia di Certificazioni Covid-19, analizzando la FAQ n. 46; adesso ci soffermiamo sulle altre due FAQ aggiornate.
La FAQ n. 47 è relativa alla seguente domanda: “Nel modello COVID -19/2021 devono essere inserite le spese connesse alla pandemia confluite nel FPV dell’anno 2020 e spese 2021?”
ARCONET ha così risposto: “Nella colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 gli enti sono tenuti a riportare tutte le maggiori spese sostenute (impegnate) nell’anno 2021 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 che non siano già “coperte” da specifiche assegnazioni pubbliche e/o private, fatta eccezione per le maggiori spese sostenute con le risorse derivanti dai ristori specifici di spesa statali esposti alla riga (E) della Sezione 2 del Modello e/o con le risorse di cui all’articolo 106 del decreto-legge n. 34/2020 e all’articolo 39 del decreto-legge n. 104/2020 confluite in avanzo vincolato al 31.12.2020 nonché con le risorse assegnate nel 2021 di cui all’a rticolo 1, comma 822 della L. n. 178/2020. Ciò premesso, in tale colonna (e) della Sezione 2 del Modello COVID-19/2021 non devono essere riportate le spese, connesse all’emergenza da COVID-19, impegnate nel 2021 se tali spese sono già state incluse nella certificazione trasmessa per l’anno 2020 come quota del FPV di spesa costituito in sede di riaccertamento ordinario dei residui.”
La FAQ n. 48, invece, è relativa ai seguenti dubbi: “Nella FAQ n.38 è stato specificato che i ristori specifici di entrata IMU-IMI-IMIS e a TOSAP-COSAP per le quali non si sono registrate minori entrate devono essere vincolati nel “vincoli di legge”, congiuntamente a quelle del Fondo per le funzioni fondamentali ex articolo 106 del d.l. 34/2020. Cosa significa congiuntamente? Eventuali eccedenze vanno sommate a quelle del Fondo?”
Questa è stata la risposta fornita dagli esperti: “Al riguardo, si segnala preliminarmente che i ristori previsti a compensazione di minori entrate derivanti da specifiche esenzioni statali dovrebbero essere stati assegnati agli enti interessati tenendo conto dell’effettivo conseguente minor gettito. I ristori in parola, pertanto, dovrebbero eguagliare la perdita registrata dagli enti. Tuttavia, laddove a seguito di verifiche puntuali da parte degli enti emergesse che i ristori IMU e TOSAP-COSAP sono stati assegnati per un importo eccedente la perdita effettivamente registrata, l’eccedenza del ristoro rispetto alla perdita deve essere sommata ad eventuali eccedenze del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’art. 106 del D.L. n. 34/2020 e successivi rifinanziamenti, ed esposta tra i “Vincoli da legge”.
Nel caso in cui gli enti, per i ristori in parola, avessero provveduto a porre uno specifico vincolo nel risultato di amministrazione al 31.12.2020, distinto e separato da quello del Fondo per le funzioni ex art. 106 del D.L. n. 34/2020, in sede di rendiconto 2021 possono procedere alle rettifiche del prospetto a2. Restano ferme le indicazioni specifiche per l’imposta di soggiorno esplicitate alla FAQ n. 38.”