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L’imposta del bollo nel caso di copia di un documento: le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate

Ai fini dell’imposta di bollo, la copia di un atto è soggetta al relativo pagamento se sulla stessa è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che la rilascia: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 170/2022, pubblicata lo scorso 6 aprile.

Ed infatti, l’art. 5, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 642/1972, prevede che “per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui che l’ha rilasciata”. La copia costituisce, ai fini dell’imposta di bollo, presupposto di imposizione, come previsto dalla nota a margine all’articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, che si realizza quando sulla copia medesima è presente la dichiarazione di conformità all’originale redatta dal soggetto che la rilascia.

Per quanto riguarda la copia rilasciata per via telematica, l’Agenzia ha affermato che l’imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di € 16, a prescindere dalla dimensione del documento, ai sensi dell’art. 4, comma 1-quater della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 642/1972, per i documenti rilasciati “per via telematica anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e, dunque, “se prodotti in conformità alle linee guida” come disposto dall’art. 23-bis del CAD (Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale) e dalle regole tecniche dettate dal d.P.C.M. 13 novembre 2014: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 170/2022, pubblicata lo scorso 6 aprile.

Qualora, invece, detti documenti non posseggano tali caratteristiche, gli stessi scontano l’imposta in argomento ai sensi dell’art. 4, comma 1, della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972 che prevede il pagamento dell’imposta di bollo nella misura di € 16 per ogni foglio.

Pertanto, al fine di stabilire in quale misura detta imposta vada determinata e, in particolare, se possa applicarsi secondo un importo forfettario, è necessario che le copie si qualifichino come documenti informatici rilasciati “per via telematica” secondo le disposizioni del CAD e delle relative regole tecniche dettate nel d.P.C.M. del 13 novembre 2014; al riguardo, l’Agenzia ha osservato che il semplice invio di un documento in formato “pdf” a mezzo di posta elettronica non può ritenersi tale.