La deroga al principio di rotazione richiede adeguata motivazione

Il principio di rotazione non è regola preclusiva all’invito del gestore uscente e al conseguente suo rinnovato affidamento del servizio senza eccezione, potendo l’amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l’hanno indotta ad invitare anche il precedente gestore: è quanto ribadito dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 5 aprile 2022, n. 2525.

La motivazione, in particolare, deve essere riferita al numero eventualmente circoscritto e non adeguato di operatori presenti sul mercato, al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale ovvero al peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 13 dicembre 2017, n. 5854; sent. 3 aprile 2018, n. 2079; sez. VI, sent. 31 agosto 2017, n. 4125); trattasi di una tesi confermata anche dall’ANC nella delib. 26 ottobre 2016, n. 1097, Linee Guida n. 4).

I giudici di Palazzo Spada, inoltre, hanno ricordato che il principio in discorso non opera nel caso in cui l’amministrazione decida l’affidamento del servizio a mezzo di procedura aperta, in quanto la rotazione è limitata alle procedure negoziate (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 28 febbraio 2022, n. 1421; sent. 22 febbraio 2021, n. 1515; sez. III, sent. 25 aprile 2020, n. 2654; cfr. anche le Linee Guida n. 4 dell’ANAC, approvate con delib. n. 1097 del 26 ottobre 2016 e da ultimo aggiornate con delib. n. 636 del 10 luglio 2019, spec. 3.6).

 

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