La revoca della gara prima dell’aggiudicazione rientra nella discrezionalità della stazione appaltante
Fino a quando non sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione, rientra nel potere discrezionale dell’amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, laddove sussistano concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna, o anche solo da sconsigliare, la prosecuzione della gara: è quanto evidenziato dal TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 31 marzo 2022, n. 308.
Incidendo su atti endoprocedimentali, la revoca assunta in tale frangente temporale non è classificabile come attività di autotutela, tale cioè da richiedere un raffronto tra l’interesse pubblico e quello privato sacrificato, non essendo prospettabile alcun affidamento del concorrente primo graduato, titolare di una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 novembre 2018, n. 6323; sent. 11 marzo 2020, n. 1744; sez. III, sent. 17 febbraio 2021, n. 1455).
Nel caso di specie, la stazione appaltante aveva disposto la revoca ancor prima di procedere alla proposta di aggiudicazione. Dunque, esclusa la necessità di contemperare l’interesse pubblico con l’aspettativa mera della ricorrente, occorre unicamente indagare se le ragioni addotte siano idonee a sorreggere il discrezionale esercizio dello ius poenitendi; nel caso specifico affrontato dai giudici piemontesi è stato ritenuto corretto l’operato della stazione appaltante che aveva disposto la revoca della gara relativa all’ammodernamento degli impianti di una galleria autostradale in quanto si era avuto contezza successivamente che la galleria abbisognasse di interventi strutturali complessivi e non di un mero intervento sugli impianti.