È applicabile l’aliquota IVA del 10%, prevista dal n. 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/1972), alla cessione di fotografie solo se si tratti di “fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 188/2022, pubblicata lo scorso 12 aprile, con l’ulteriore precisazione che, qualora l’interessato fornisce un servizio omnicomprensivo, ad esempio, di foto, video e anche dell’eventuale presenza di ulteriori operatori, detta prestazione sarà assoggettata all’aliquota IVA ordinaria.
L’Agenzia ha motivato il proprio orientamento attraverso una disamina normativa e giurisprudenziale, come di seguito riportato.
Il numero 127-septiesdecies) della Tabella A, Parte III, allegata al Decreto IVA prevede l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle cessioni di “oggetti d’arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d’arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85 ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari”.
In base alla lettera a) della tabella da ultimo citata, rientrano tra gli oggetti d’arte le “fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
Tale disposizione riprende esattamente quanto previsto dal punto 7) dell’Allegato IX, parte A, della Direttiva 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE (in breve “Direttiva IVA”) che comprende, tra gli “Oggetti d’arte, da collezione o d’antiquariato di cui all’articolo 311, paragrafo 1, punti 2), 3) e 4)” le “fotografie eseguite dell’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”.
Al riguardo, la Corte di Giustizia, con la sentenza 5 settembre 2019, causa C-145/18, proprio in relazione a ritratti e fotografie di matrimonio, ha rilevato che, in base al combinato disposto dell’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, della Direttiva IVA, con l’allegato IX, parte A, punto 7) della stessa, sono descritte “in modo dettagliato le condizioni che devono essere soddisfatte dalle fotografie per essere considerate “oggetti d’arte” – e dunque – risulta che qualsiasi fotografia che soddisfi tali condizioni deve essere considerata “oggetto d’arte” ai fini dell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta. Orbene, suddetto punto 7) non riguarda fotografie artistiche, ma tutte le “fotografie eseguite dall’artista, tirate da lui stesso o sotto il suo controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, di qualsiasi formato e supporto”” (cfr. punto 27 della citata sentenza).
Inoltre, “dall’uso del termine «artista» di cui all’allegato IX, parte A, punto 7), della direttiva IVA, non si può dedurre che, al di là delle condizioni enunciate da detto punto 7), una fotografia debba parimenti presentare carattere artistico al fine di poter beneficiare dell’aliquota IVA ridotta ai sensi dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva”.
Pertanto, il combinato disposto delle norme della Direttiva “determina le fotografie considerate oggetti d’arte mediante criteri oggettivi che sono, in sostanza, relativi all’identità e alla qualità dell’autore della fotografia, alla modalità di tiratura, alla firma, alla numerazione e alla limitazione del numero di esemplari. Tali criteri sono sufficienti per garantire che l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie che soddisfano i criteri medesimi costituisca l’eccezione rispetto all’applicazione dell’aliquota normale a qualsiasi altra fotografia (…)” (punto 34).
Infatti, “un’interpretazione di tali disposizioni secondo la quale l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta si limiterebbe a fotografie che presentano, fra l’altro, un carattere artistico, farebbe dipendere l’applicazione di tale aliquota ridotta dal giudizio dell’amministrazione tributaria nazionale competente riguardo al loro valore artistico, valore che costituisce una caratteristica non oggettiva, ma soggettiva. Infatti, come ricordato già dalla Corte, il valore artistico di un oggetto si definisce essenzialmente in base a criteri soggettivi e variabili (sentenze del 27 ottobre 1977, Westfälischer Kunstverein, 23/77, EU:C:1977:171, punto 3, e del 13 dicembre 1989, Raab, C1/89, EU:C:1989:648 C1/89, punto 25).” (punto 35).
In conclusione, la Corte stabilisce che:
“1) Per essere considerate oggetti d’arte che possono beneficiare dell’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), (…), le fotografie devono … essere eseguite dal loro autore, tirate da lui o sotto controllo, firmate e numerate nei limiti di trenta esemplari, ad esclusione di qualsiasi altro criterio, in particolare la valutazione, da parte dell’amministrazione tributaria nazionale competente, del loro carattere artistico.
2) L’articolo 103, paragrafi 1 e 2, lettera a), della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l’articolo 311, paragrafo 1, punto 2, di tale direttiva, e l’allegato IX, parte A, punto 7), di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alle sole fotografie aventi carattere artistico, nella misura in cui l’esistenza di quest’ultimo carattere è subordinata ad una valutazione dell’amministrazione tributaria nazionale competente che non è esercitata nei limiti di criteri oggettivi, chiari e precisi, fissati da tale normativa nazionale, che consentono di determinare con precisione le fotografie alle quali detta normativa riserva l’applicazione di tale aliquota ridotta, in modo da evitare di ledere il principio di neutralità fiscale.”.