La realizzare di opere finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità primaria in alcune aree comunali colpite dal sisma del 2016 (opere ritenute e definite propedeutiche per le successive fasi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma e per il loro miglioramento sismico e, inoltre, inserite nell’elenco delle opere correlate alla ricostruzione post sisma 2016), concretizzandosi in opere di consolidamento e risanamento delle aree a rischio al fine di consentire una messa in sicurezza della viabilità primaria delle frazioni comunali, non sono riconducibili tra le opere di urbanizzazione primaria di cui all’art. 16 del citato Testo Unico sull’edilizia (L. n. 847 del 1964) e, pertanto, non possono beneficiare della riduzione dell’aliquota IVA del 10%, dovendosi assoggettare all’aliquota ordinaria del 22%: è quanto affermato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 184/2022 dell’8 aprile 2022.
Il numero 127-quinquies), della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972 (Decreto IVA), prevede l’applicazione dell’IVA, nella misura ridotta del 10 per cento, tra l’altro, per le “opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell’articolo 4 della L.29 settembre 1964, n. 847, integrato dall’articolo 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865“.
Il successivo numero 127-septies) della stessa Tabella A, parte terza, prevede la medesima aliquota del 10 per cento per le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies“.
La legge n. 847 del 1964, a cui fa espresso riferimento il citato numero 127- quinquies), come integrata dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, individua ed elenca le varie opere di urbanizzazione sia primarie sia secondarie.
Il d.P.R. n. 380 del 2001, recante il “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia edilizia” (cd. Testo Unico sull’edilizia), all’art. 16 che disciplina il contributo per il rilascio del permesso di costruire, richiamando al riguardo, tra le altre, la legge n. 10 del 1977 (cd. Legge Bucalossi), la legge n. 457 del 1987, la legge n. 847 del 1964 e la legge n. 895 del 1971] comma 7 prevede che “gli oneri urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato“; il successivo comma 8 stabilisce che “gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore dell’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio e alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.“.
In sostanza, il legislatore tributario, nel citato numero 127-quinquies) della Tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, richiama espressamente le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alla legge n. 847 del 1964 come integrata dalla legge n. 865 del 1971, opere che vengono riprodotte dal citato Testo Unico sull’edilizia.
Pertanto, in considerazione della suddetta disposizione fiscale, l’Agenzia ha chiarito che possono essere ricondotte nel regime IVA agevolato, in termini di aliquota ridotta del 10 per cento, unicamente le opere di urbanizzazione, siano esse primarie e secondarie, tassativamente elencate nel citato articolo 4 della legge n. 847 del 1964, come successivamente integrato dall’articolo 44 della legge n. 865 del 1971, allo stato riprodotte ed elencate nell’articolo 16 del citato Testo Unico sull’edilizia (cfr. risoluzione n. 41/E del 20 marzo 2006).
Inoltre, l’Agenzia ha aggiunto che, in virtù di disposizioni contenute in leggi speciali, possono assoggettarsi alla medesima aliquota IVA del 10 per cento anche le cessioni, o le prestazioni relative alla realizzazione di altre opere o impianti assimilati a quelli elencati nel citato punto 127-quinquies) (cfr. circolare n. 1/E del 2 marzo 1994). Con tali leggi speciali il legislatore nazionale, infatti, non si è limitato ad una mera qualificazione e definizione sic et simpliciter di opera di urbanizzazione, ma ha espressamente richiamato la citata Legge n. 847/1964 o il predetto Testo Unico sull’Edilizia, o ha previsto direttamente l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta.