L’economo non può pagare nell’esercizio successivo spese di competenza dell’esercizio precedente

L’economo non può pagare nell’esercizio successivo spese di competenza dell’esercizio precedente, in quanto il conto economale  è un conto di competenza e non di cassa: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. Liguria, nella sent. n. 39/2022, depositata lo scorso 7 aprile, ribadendo un noto principio già espresso dalla giurisprudenza contabile (cfr., ad esempio, sez. giur. Liguria, sent. 10 agosto 2021, n. 156).

Ed infatti, il par. 7.1. dell’All. n. 4/2 (“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”) del Decreto Legislativo n. 118/2011 include tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro, in deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, anche la cassa economale. Il successivo paragrafo 7.2 dispone che “la necessità di garantire e verificare l’equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni riguardanti le partite di giro o le operazioni per conto terzi, attraverso l’accertamento di entrate cui deve corrispondere, necessariamente, l’impegno di spese correlate (e viceversa) richiede che, in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all’esercizio in cui l’obbligazione è perfezionata e non all’esercizio in cui l’obbligazione è esigibile”.

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