Le somme corrisposte dall’Università con fondi propri ed a integrazione a vario titolo della borsa di studio “Erasmus+” in quanto accessorie, rilevano ai fini IRPEF e ai fini della determinazione della base imponibile IRAP dell’ente universitario (art. 10-bis, comma 1, decreto legislativo n. 446 del 1997): è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 171/2022, pubblicato lo scorso 6 aprile, nella quale è stato ribadito il principio generale secondo cui le normative di esenzione, al pari delle norme agevolative, non sono suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.
Non sono applicabili, perciò, per dette somme ulteriori, le esenzioni previste dall’art. 1, comma 50, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016), secondo cui “Per l’intera durata del programma “Erasmus +”, alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.”.
Per il medesimo divieto di estensione analogica, nel caso specifico non è neanche possibile applicare l’esenzione prevista per altre borse di studio similari.