Trattamento IVA del pagamento della tassa automobilistica tramite PagoPA
La recente risposta ad interpello n. 182/2022, pubblicata lo scorso 7 aprile, chiarisce il trattamento IVA relativo al pagamento della tassa automobilistica tramite PagoPA.
Nel caso specifico, una società di servizi operante nel settore delle flotte auto aziendali si occupava anche del pagamento della suddetta tassa per conto dei propri clienti, anticipando le somme necessarie (compresa la fee al PSP, ossia all’istituto intermediario della transazione) e rivalendosi successivamente sui clienti interessati; secondo l’Agenzia, poiché le operazioni del mandatario non producono alcun effetto per lui, la rifusione delle spese dallo stesso affrontate non riveste la natura di corrispettivo per un’attività svolta: rappresenta un semplice rimborso/ristoro di un'”anticipazione” da lui fatta nell’esclusivo interesse del mandante.
Di conseguenza, la somma che il mandante rimborsa al mandatario non è soggetta a IVA e non rientra nel calcolo della base imponibile dell’operazione, in applicazione di quanto disposto dall’art. 15, comma 1, n. 3), del Decreto IVA (DPR n. 633/1972), che esclude dal calcolo della base imponibile le somme anticipate fatte in nome e per conto della controparte e regolarmente documentate.
Secondo l’Agenzia, se la società riceve preventivamente la necessaria provvista dal suo cliente, queste somme rappresentano mere movimentazioni di denaro, escluse ugualmente dalla determinazione della base imponibile dell’operazione ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lettera a) del Decreto IVA.
Diverso, invece, il rapporto che la società instaura con il PSP, a favore del quale svolge l’attività di riscossione del bollo auto e nei cui confronti provvederà, come da contratto, a fatturare separatamente il corrispettivo per tale attività in esenzione dall’imposta ex art. 10 del Decreto IVA.