Rinuncia dell’aggiudicatario: la stazione appaltante sceglie tra scorrimento graduatoria e nuova gara

In applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici, la rinuncia all’aggiudicazione definitiva per sopraggiunto disinteresse da parte dell’aggiudicataria, intervenuta in una fase antecedente alla stipula contrattuale, non determina necessariamente l’azzeramento della procedura concorsuale espletata ma restituisce all’amministrazione il potere di scegliere, per il conseguimento del bene perseguito, tra l’avvalersi della procedura espletata attraverso lo scorrimento della graduatoria o il procedere all’indizione di una nuova gara, adottando un provvedimento motivato in ordine alle ragioni della scelta effettuata: è quanto affermato dal TAR Sardegna, sez. I, nella sent. 29 marzo 2022, n. 222, richiamando un proprio precedente (sez. II, sent. 27 aprile 2020, n. 239).

Conclusa la fase di ammissione, inoltre, ogni successiva vicenda non incide sulla graduatoria, che rimane così cristallizzata, dovendosi procedere allo scorrimento della graduatoria senza alcun ricalcolo e modifica dei punteggi attribuiti (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 7533/2021).

Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto esente da censure l’operato della stazione appaltante che ha preferito lo scorrimento della graduatoria anziché l’indizione di una nuova gara, motivando sull’urgente necessità di garantire il servizio oggetto della precedente gara (di natura sanitario-farmaceutico) e superare alcuni ritardi accumulatisi nel frattempo; l’indizione e la tempistica di svolgimento di una nuova gara avrebbe infatti, evidentemente, determinato ulteriori consistenti ritardi nello svolgimento del servizio in argomento, già in sofferenza.

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